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Condono Edilizio 2004

w NUOVO CONDONO EDILIZIO 2004w

- SINTESI dei principali CONTENUTI e ADEMPIMENTI PREVISTI -

La Manovra Finanziaria per il 2004 contiene, tra le atre disposizioni, una specifica normativa riguardante un NUOVO CONDONO EDILZIO con scadenza, salvo proroghe, al 31 Marzo 2004.

Il nuovo condono edilizio si rivolge a tutti coloro che intendono sanare l’eventuale realizzazione di opere abusive, sia di minima che di grande entità, quali modifiche interne o esterne, cambi di destinazione d’uso, ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni ed altre opere realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia o in difformità da queste.

Al fine di divulgare i principali contenuti e gli adempimenti previsti per eventualmente usufruire di tale sanatoria edilizia, si riporta uno schema sintetico e puramente dimostrativo sulle principali disposizioni emanate.

 

w COSA PREVEDE LA NORMATIVA w

La normativa varata con la Manovra Economica per il 2004 permette di sanare tutti gli abusi edilizi effettuati ad esclusione delle opere non conformi realizzate su aree vincolate a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali, paesistici ed altri.

w A CHI INTERESSA w

Interessa tutti coloro che hanno realizzato opere abusive (cioè senza autorizzazione o in difformità da questa), sia di minima che di grande entità, quali modifiche interne o esterne, cambi di destinazione d’uso, ampliamenti, sopraelevazioni, nuove costruzioni, ecc. ecc.

w TERMINE ULTIMAZIONE OPERE w

Sono sanabili tutte le opere che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003

w PRESENTAZIONE ISTANZA w

Per sanare le opere abusive si deve presentare apposita istanza al Comune di appartenenza, comprensiva degli eventuali allegati previsti (atto notorio, relazione, documentazione fotografica, elaborati grafici, ecc.), entro il 31 marzo 2004 (salvo proroghe).

w OBLAZIONE w

La sanzione da pagare per sanare gli illeciti varia in funzione della tipologia e destinazione d’uso da importi forfetari di € 516,00 per istanza, ad importi di superficie variabili da € 60,00 a € 150,00 al metro quadrato.

w ONERI COMUNALI w

Per alcune tipologie di abuso, quali aumenti di volume o di superficie, o per opere di ristrutturazione, è inoltre dovuta un ulteriore somma (oneri concessori) al Comune di appartenenza, variabile in relazione alla destinazione d’uso e ubicazione.

w LIMITI DIMENSIONALI w

Ogni nuova singola unità immobiliare, oggetto di istanza di sanatoria, deve avere un volume inferiore ai 750 metri cubi o, per gli ampliamenti, inferiore al 30% della volumetria originaria.

w ADEMPIMENTI INTEGRATIVI w

Al fine di definire completamente l’istanza di sanatoria edilizia, anche in funzione dell’abuso commesso, come per i condoni edilizi passati, potrebbe rendersi necessario espletare ulteriori eventuali obblighi quali:

w  Presentare nuova istanza di accatastamento o variazione dell’esistente;

w  Ottenere Attestato o Certificato di idoneità statica;

w  Predisporre perizia giurata;

w  Presentare istanza di agibilità;

w  Compilazione di eventuale altra documentazione in funzione della tipologia e uso dell’abuso.

w MODIFICHE LEGISLATIVE w

Si tiene a precisare che i contenuti della presente normativa potrebbero variare, anche sostanzialmente, in funzione di eventuali nuove disposizioni.

IMPORTI DA VERSARE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI

Tipologia

dell’abuso

Immobili

non

residenziali

Immobili residenziali

 

Tipologia

dell’abuso

Forfait

1

Opere (nuove) realizzate in assenza o in difformità del titolo abitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

€ 150,00/mq.

€ 100,00/mq.

 

4

Opere di restauro e risamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444.

€ 3.500,00

2

Opere (nuove) realizzate in assenza o in difformità del titolo abitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

€ 100,00/mq.

€ 80,00/mq.

 

5

Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del Dpr 6 Giugno 2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.

€ 1.700,00

3

Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.

€ 80,00/mq.

€ 60,00/mq.

 

6

Opere di manutenzione straordinaria come definite dall’articolo 3 comma 1, lettera b) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativi edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

€ 516,00

N.B.: Le Regioni hanno la facoltà di aumentare gli importi di cui sopra fino ad un 10%.

Modalità di pagamento per importi superiori ad € 1.700,00:

è  1° Rata pari al 30% dell’oblazione complessiva entro il 31 marzo 2004, contestualmente alla presentazione

     dell’istanza di sanatoria edilizia

è  2° Rata (1/2 della rimanenza) entro il 30 giugno 2004;

è  3° Rata (1/2 della rimanenza) entro il 30 settembre 2004;

ANTICIPO DEGLI ONERI DI CONCESSIONE

(se dovuti, in relazione alla tipologia e destinazione dell'abuso)

Numero abitanti

Nuove costruzioni e ampliamenti

Ristrutturazioni e

cambi di destinazione d’uso

Fino a 10.000

38,00/mq.

18,00/mq.

Da 10.001 a 100.000

55,00/mq.

27,00/mq.

Da 101.001 a 300.000

71,00/mq.

36,00/mq.

Oltre 300.001

89,00/mq.

45,00/mq.

Modalità di pagamento per importi superiori ad € 500,00:

è  1° Rata pari al 30% dell’anticipazione degli oneri concessori entro il 31 marzo 2004, contestualmente alla

     presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia

è  2° Rata (1/2 della rimanenza) entro il 30 giugno 2004;

è  3° Rata (1/2 della rimanenza) entro il 30 settembre 2004;

N.B.: L’importo definitivo, indicato delle amministrazioni comunali, dovrà essere versato entro il 31/12/2006


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